Art. 14.
(Detrazioni fiscali).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a tutti i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ufficio speciale per il collocamento per i lavoratori dello spettacolo, nonché agli agenti e ai produttori di cui all'articolo 18, è consentita la deduzione dei costi e dell'IVA per viaggi aerei, ferroviari, navali, automobilistici, per ristoranti e hotel, nonché per tutte le spese riconducibili all'attività professionale.
      2. In attuazione delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo, all'articolo 19-bis1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per gli artisti, gli agenti artistici e gli organizzatori di spettacoli;»;

          b) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «le disposizioni della presente lettera non si applicano nei confronti degli agenti artistici e degli organizzatori di spettacoli;».